Pubblicato il documento del Cndcec e della FNC sull’applicazione dell’imposta del valore aggiunto da parte degli enti non commerciali di tipo associativo.
E’ da ricordare che nel 2008, l’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per quanto riguarda l’assoggettamento ad Iva delle operazioni svolte dagli Enti del terzo settore, in particolar modo quelli di tipo associativo.
Gli enti non commerciali (vale a dire gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole) acquisiscono soggettività passiva IVA quando effettuano operazioni riconducibili ad un’attività commerciale (eventualmente) svolta in via residuale dall’ente.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, primo periodo dell’articolo 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i medesimi enti si considerano rilevanti IVA anche tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Vi sono, però, delle operazioni che sono escluse dal campo di applicazione dell’Imposta quando queste sono effettuate dagli enti associativi a favore dei loro soci, associati o partecipanti.
NOTA BENE: In base alla normativa vigente fino al 1° luglio 2024, tali operazioni si collocano al fuori del campo di applicazione dell’imposta, in quanto non commerciali. Di conseguenza, l’effettuazione delle medesime non comporta, per gli enti non commerciali, la necessità di provvedere ad alcun adempimento ai fini IVA.
Dunque, tali operazioni, stando alla previgente legislazione del nostro ordinamento, erano considerate operazioni fuori campo IVA, mentre la normativa unionale le considera rilevanti ai fini dell’IVA, seppure in regime di esenzione al verificarsi di determinate condizioni.
Nello specifico, tali disposizioni non sono in linea con la Direttiva 2006/112/Ce, la quale, in relazione ad alcune attività di interesse sociale o sportivo svolte da enti senza fini di lucro, si limita ad ammettere il regime di esenzione (art. 132 della direttiva).
Di qui, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nel 2008 (infrazione n. 2008/2010) per violazione degli obblighi posti dagli articoli 2, 9 e 132 della direttiva 2006/112/CE in merito alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta ex articolo 4, comma 4, secondo periodo; comma 5, primo periodo lettera a) e secondo periodo sesto capoverso; nonché comma 6.
Per neutralizzare la messa in mora da parte dell’Unione europea, azionata in relazione alla descritta procedura di infrazione n. 2008/2010, il legislatore nazionale ha emanato il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha novellato la disciplina IVA, allineando le disposizioni nazionali con la normativa unionale.
In particolare, l’articolo 5, comma 15-quater, del citato DL n. 146/2021 ha disposto l’abrogazione dei commi 4, secondo periodo, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 del d.P.R. n.633 del 1972 e ha contestualmente inserito i nuovi commi 4, 5 e 6 all’articolo 10 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti, a partire da tale data, alcune operazioni verranno considerate rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Per esempio, sono state ricondotte nell’ambito di applicazione del tributo, seppur in regime di esenzione Iva:
Contestualmente, poi, alla riconduzione nell’ambito di applicazione dell’IVA delle suddette operazioni (in precedenza escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta), sono state introdotte alcune nuove fattispecie di esenzione IVA.
ATTENZIONE: L’ambito di applicazione delle nuove esenzioni IVA non è esattamente sovrapponibile a quello del vigente regime di esclusione da imposta.
Di conseguenza:
Tale modifica operativa dal 1° luglio 2024 richiede, come specifica il Consiglio nazionale, agli operatori del settore di verificare – ai fini dell’esenzione – il rispetto di alcuni requisiti in linea con il recente orientamento di prassi (circolare 5/2022).
Nel documento del Cndcec-FNC viene fornita un’utile tabella di raffronto tra la disciplina vigente e quella in vigore dal luglio 2024.
Inoltre, il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca hanno inteso fornire un’analisi della disciplina che interesserà migliaia di associazioni che operano nel mondo sociale e nel settore sportivo. Il documento testimonia l’interesse della professione a seguire con attenzione il contesto non profit in cui operano molti iscritti all’albo, vero motore per il corretto funzionamento del sistema.
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