“Le novità della V direttiva antiriciclaggio” è il titolo del nuovo documento di ricerca del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti, del 26 settembre 2018, che affronta le problematiche che i professionisti – soprattutto i commercialisti – sono sempre più chiamati ad affrontare quali soggetti obbligati a collaborare attivamente all’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nel documento vengono analizzate le novità che la V Direttiva antiriciclaggio, di modifica della Direttiva 849/2015/UE (IV direttiva antiriciclaggio), introdurrà nel Decreto legislativo n. 231/2007 di recepimento nel nostro ordinamento della normativa in materia.
La nuova Direttiva dovrebbe essere recepita con la legge di delegazione europea ed essere presumibilmente adottata entro il 2019.
Le principali novità della V Direttiva antiriciclaggio, che vengono esaminate dai commercialisti sono quelle riguardanti:
Il Legislatore europeo, al fine di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo, ha ampliato l’ambito applicativo degli obblighi antiriciclaggio ad una serie di operazioni e attività, quali:
le operazioni in valuta virtuale;
i servizi di portafoglio digitale;
le attività di commercio di opere d’arte (anche quando effettuate da gallerie d’arte e case d’asta);
le attività di conservazione o commercio di opere d’arte effettuate da porti franchi.
La V Direttiva interviene, poi, anche sulle consulenze fiscali includendo tra gli obbligati “chiunque fornisca consulenza in materia fiscale, quale attività imprenditoriale o professionale principale”. In tal modo, con l’inclusione di questa figura di obbligato, si viene a colmare un vuoto che forniva una sorta di impunità al mondo della consulenza non regolamentata.
Infatti, rispetto alla precedente direttiva che includeva tra i soggetti obbligati i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, con le modifiche in corso verrebbero inclusi, oltre ai citati soggetti, “qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale”.
Infine, la nuova Direttiva riguarda anche il settore immobiliare, estendendo l’ambito applicativo agli agenti immobiliari anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.
Il Cndcec e la FNC si soffermano anche sulle novità apportate in materia di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, nonché di trust e istituti giuridici affini.
Al riguardo si prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche dovranno essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, anche al pubblico. È, inoltre, previsto che le persone possano avere accesso almeno al nome, al mese e all'anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse detenuto.
Per garantire la maggiore trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici, nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini, nella nuova Direttiva viene evidenziato che gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso registri centrali. Per questi ultimi saranno stabiliti principi chiari di accesso pubblico al fine di consentire ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, l'effettiva titolarità.
Riguardo ai trust, la IV Direttiva non prevedeva l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi da parte dei soggetti privati, mentre nella Direttiva successiva si evidenzia che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o dell'istituto giuridico affine. Pertanto gli Stati membri dovrebbero prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio.
I commercialisti si soffermano, infine, anche su una parte della normativa di loro stretto interesse: quella riguardante le misure di adeguata verifica della clientela.
Tra le novità principali analizzate nel nuovo documento di ricerca:
l’identificazione del cliente che può avvenire anche attraverso mezzi di identificazione elettronica;
gli obblighi più stringenti in materia di identificazione nei confronti di chi occupa una posizione dirigenziale di alto livello.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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