La modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all’articolo 182-ter della Legge fallimentare - recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti - ha lasciato aperte molte questioni, nonostante il superamento di alcune criticità operative della previgente versione della norma.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione dei commercialisti, per far fronte ai molti dubbi interpretativi irrisolti, hanno pubblicato il documento “L’ambito applicativo della “nuova” transazione fiscale”.
Nel documento vengono approfonditi temi, quali:
In primo luogo, nel documento CNDCEC-FNC viene analizzata la portata della nuova disposizione che, nonostante le modifiche, conferma la mancata inclusione dei tributi locali tra quelli oggetto della possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato.
Nello specifico, si precisa che devono considerarsi esclusi dalla nuova transazione fiscale tutti i tributi provinciali e comunali (esempio: IMU, TASI, TARI, imposta di soggiorno e di scopo), in quanto non risultano amministrati dalle Agenzie fiscali in forza di legge o convenzione. Allo stesso modo, non si possono reputare transigibili, se non per effetto di convenzione, i tributi gestiti da Comuni e consorzi di bonifica (come: il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e i contributi di bonifica).
Questi crediti per tributi locali, essendo esclusi dal regime della “nuova” transazione fiscale (ossia dall’ambito di applicazione dell’articolo 182-ter L. fall.), restano soggetti alla ordinaria falcidia prevista dalla disciplina concorsuale e non devono essere necessariamente pagati per l’intero importo.
Tali passività, infatti, continuano a formare oggetto di falcidia secondo le regole generali del concordato preventivo – senza che sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione – e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Secondo i commercialisti, quindi, per il trattamento dei crediti contributivi, l’attuale versione dell’articolo 182-ter della Legge fallimentare prevale sul Dm 4 agosto 2009, le cui restrittive condizioni devono intendersi implicitamente abrogate.
Pertanto – il documento CNDCEC-FNC - conclude che, in base alla riscrittura dell’articolo 182-ter della L. fall. ad opera della legge n. 232/2016, la nuova disciplina dei crediti fiscali e contributivi nell’ambito delle procedure di risanamento della crisi ha perso, almeno con riferimento al concordato preventivo, la natura di “transazione” facoltativa tra debitore ed enti impositori, per assumere la veste di regolamentazione obbligatoria per la gestione di tali crediti nell’ambito della procedura. Pertanto, lo stralcio diventa efficace se il concordato ottiene l'approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologa, anche in presenza di voto contrario del Fisco. In altri termini, i tributi locali saranno soggetti alla possibilità di stralcio prevista dalla specifica disciplina concorsuale.
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