Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili si occupa, in due Pronto ordini del 20 marzo 2017, delle questioni riguardanti l’incompatibilità di amministratore di Srl e l’obbligo formativo.
Con il P.O. n. 68 del 20 marzo si esamina il caso di un commercialista che ricopre la carica di componente del consiglio di amministratore di Srl non socio.
In base all’art. 4 del Dlgs 139/2005, gli incarichi sono compatibili se le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non sono in tutto o in parte intestate a parenti quali il coniuge non legalmente separato, i conviventi (risultanti dallo stato di famiglia), i nonni, i nipoti, i genitori, i figli, fratelli e sorelli. Inoltre viene richiesto che non sia comprovabile un interesse economico prevalente del professionista oppure una situazione di socio influente ed occulto.
Al di fuori di tali ipotesi, sussiste incompatibilità.
Il commercialista che si trova nella impossibilità di svolgere l’attività formativa può beneficiare dell’esonero previsto dall’art. 6 del regolamento per la formazione professionale continua.
Ciò però non toglie che il soggetto possa, nel proprio interesse e di quello di coloro che ricevono la prestazione professionale, svolgere attività formativa.
Si specifica, nel P.O. n. 88 del 20 marzo, che la partecipazione all’attività formativa non dà diritto ad acquisire crediti formativi professionali e pertanto l’Ordine non può imputare ad un diverso periodo i crediti maturati nel lasso di tempo in cui vige l’esonero.
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