Elezione Commercialisti: regole illegittime, violata parità di genere

Pubblicato il 23 aprile 2021

Secondo il Tar del Lazio – sentenza n. 4706 del 22 aprile 2021 – il Regolamento elettorale dei Consigli degli Ordini dei commercialisti è illegittimo per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive.

Si tratta del Regolamento per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, adottato dal CNDCEC e approvato con Decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020.

I giudici regionali hanno accolto il ricorso promosso da una professionista che aveva impugnato il predetto Regolamento, chiedendone l’annullamento per l’assenza di disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e promozione delle pari opportunità, in violazione dell’art. 51 della Costituzione.

Elezione Ordini Commercialisti: regolamento illegittimo

Il Tribunale amministrativo ha in primo luogo ricordato come il primo comma dell’art. 51, nel testo novellato a seguito di legge costituzionale, disponga che “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Nel nostro ordinamento è quindi sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.

In materia, la giurisprudenza amministrativa, oltre ad affermare la valenza di norma immediatamente vincolante, idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa, si è occupata del problema dell’attuazione dell’art. 51 Cost. avuto riguardo all’accesso a cariche elettive presso organi amministrativi.

In questa sede, è stato osservato che l’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno a tali organi garantisce “l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere…”.

Tar Lazio: va rispettata la parità di accesso alle cariche elettive

Atteso, così, che l’art. 51 non è una norma che impone una soluzione puntuale ma che, invece, obbliga, a seconda dei contesti, alla ricerca della misura più adeguata al fine di rimediare alla lamentata disparità di genere nell’accesso alle cariche elettive, il Consiglio Nazionale, nell’esercizio della propria la potestà regolamentare, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di conformarsi al parametro costituzionale.

Del resto – ha precisato il Tar - era avvertita dallo stesso CNDCEC l’esigenza di porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi.

Conseguentemente, nel testo del regolamento elettorale avrebbe dovuto inserire, nel rispetto della disciplina legislativa una misura per contrastare la situazione esistente.

Per il Tribunale amministrativo regionale, in definitiva, il Consiglio Nazionale dei commercialisti avrebbe dovuto adottare, in prima battuta e nell’attesa dell’intervento del legislatore, le opportune misure per il rispetto della parità di genere sancito dall’art. 51 della Costituzione, “non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale”.

Una corretta lettura dell’art. 51 della Costituzione implica infatti che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri.

Regolamento annullato, effetti della pronuncia

In conclusione, il testo regolamentare adottato dal CNDCEC e approvato dal Ministero della giustizia, ponendosi in violazione del principio delle pari opportunità tra i generi, è stato giudicato come irrimediabilmente viziato e, pertanto, da annullare.

Nella parte finale della decisione è stata anche chiarita la portata degli effetti della stessa pronuncia.

Poiché – viene evidenziato - il regolamento è funzionale allo svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, elezioni che risultano essere state indette e attualmente in corso, benché sospese (si ricorda in proposito il provvedimento del CdS di dicembre), le amministrazioni resistenti “saranno tenute ad adottare tutte le conseguenti determinazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, di modo che, a seguito della riadozione del regolamento e nel rispetto del dettato legislativo (che ora contempla un meccanismo a tutela della parità tra i sessi, attraverso la previsione di una riserva di quota nella formazione delle liste elettorali), siano indette nuove elezioni da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere”.

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