Nel pronto ordini n. 327/2016 del 19 gennaio 2017, in risposta ad un quesito dell’Ordine dei commercialisti di Salerno, il Cndcec chiarisce alcuni aspetti relativi all'accesso all'elenco tenuto dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso un Ordine professionale.
Specifica il Cndcec che – come anticipato dall'Ordine richiedente – possono essere iscritti nell'elenco OCC costituito dagli Ordini dei commercialisti anche professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, purchè sempre in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.
Ciò in quanto il regolamento allegato dall'Ordine richiedente, recante le norme di funzionamento e organizzazione dell'OCC, non contiene espresse previsione che impongano di negare l'iscrizione all'elenco tenuto presso l'OCC di professionisti diversi da quelli iscritti all'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili. Pertanto, è ammessa l'iscrizione anche di professionisti iscritti ad altri Ordini, come per esempio gli avvocati.
Il Cndcec - pur ammettendo la suddetta apertura – ritiene che sarebbe, però, preferibile che l'elenco dei gestori fosse composto dai soggetti iscritti all'Ordine in cui l'Organismo è stato composto, così da poter verificare, con più facilità, la sussistenza di requisiti necessari, come:
il pagamento del contributo annuale,
il non aver riportato sanzioni disciplinari
il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua.
Con il pronto ordini n. 368/2016 sempre del 19 gennaio, invece, il Cndcec fornisce istruzioni sui requisiti validi per l’esenzione dall’obbligo formativo per i gestori della crisi.
Dal combinato disposto dell'articolo 19 e dell'articolo 4 del Decreto ministeriale n. 202/2014, si può dedurre che l'appartenenza agli ordini professionali indicati nella normativa rappresenta la condizione per poter fruire dell'esenzione dagli obblighi formativi in presenza di comprovate esperienze professionali. Pertanto, solo gli iscritti all'Albo degli avvocati, dei commercialisti e dei notai sono esentati per i tre anni successivi all'entrata in vigore del Dm 202/2014 (cioè fino al 28/01/2018), dagli obblighi formativi previsto dallo stesso provvedimento.
Gli stessi professionisti devono, però, documentare di essere in possesso del requisito relativo alle esperienze professionali specifiche.
Con altro pronto ordini – n. 360/2016 del 24 gennaio 2017, invece, il Cndcec scioglie un dubbio circa l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua per malattia grave del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare.
Il Cndcec, a tal proposito, ritiene che la malattia grave del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare rileva ai fini dell'esenzione dell'obbligo formativo soltanto qualora determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.
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