Commercialisti a Convegno sulla crisi d’impresa. Presentati gli indici di allerta

Pubblicato il 28 ottobre 2019

Il 25 e 26 ottobre si è tenuto a Firenze il Convegno nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal titolo “La crisi d’impresa”.

Durante l’evento sono state esaminate le novità introdotte dal Dlgs. n.14 del 12 gennaio 2019 (c.d. Codice della crisi d’Impresa) e come questa rinnovata disciplina abbia impattato sulla professione dei commercialisti.

Nel corso delle due giornate, infatti, sono stati presentati i primi risultati relativi all’elaborazione degli indicatori della crisi, affidata sulla base del nuovo Codice al CNDCEC, che ha istituito appositi tavoli di analisi e concertazione.

I temi analizzati hanno riguardato i seguenti argomenti: “Gli indicatori della crisi“, “Albo e figura del commercialista“, “Procedure di allerta private e pubbliche”, “La Revisione”.

Crisi d’impresa, presentati gli indicatori di allerta del Cndcec

Durante l’evento è stata diffusa l’ultima bozza, del 19 ottobre scorso, del documento contenente i nuovi indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza.

È stato, infatti, l’articolo 13 del Dlgs n. 14/2019 a demandare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di elaborare, con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, i suddetti indici, che se valutati unitariamente fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi d’impresa. Tali indicatori dovranno ora essere esaminati dal MiSE per essere approvati.

Nell’esercizio della delega conferitagli, il Cndcec ha elaborato 7 indici della crisi d’impresa necessari al completamento del sistema dell’allerta, oltre ad altri indici specifici, che sono stati forniti, per alcune categorie di imprese per le quali l’applicazione degli indici segue regole diverse da quelle generali.

Cndcec, indici di allerta

Il documento dei commercialisti si compone di due parti: nella prima parte sono contenuti gli indici di allerta, che dovranno essere ora sottoposti ad approvazione ministeriale tramite apposito decreto, nella seconda parte, invece, non soggetta ad approvazione ministeriale, è contenuta la nota metodologica per il relativo calcolo e applicazione.

In attesa della risposta del MiSE, si è intanto aperto il dibattito nella categoria.

Il Cndcec ha messo a punto i suddetti indicatori utilizzando un metodo scientifico basato sull’analisi storica dei bilanci messi a disposizione dal Cerved su un campione di aziende che hanno manifestato negli anni elementi di insolvenza.

Il presidente Miani, nel commentare il lavoro svolto, ha tenuto a precisare come i commercialisti abbiano “proposto di avviare le misure di allerta in maniera graduale partendo dalle imprese più grandi per poi passare a quelle piccole”.

Nel primo gruppo di indicatori ne sono ricompresi due, che sono quelli applicabili indistintamente a tutte le imprese, ossia: il patrimonio netto negativo e il debt service coverage ratio (DSCR).

In presenza di un patrimonio netto positivo e di un valore del DSCR positivo è possibile escludere la presenza di sintomi di crisi.

Indicatore del patrimonio netto

Per quanto riguarda questo indicatore, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha evidenziato come il loro lavoro si è basato sull’individuazione di un approccio ad “albero”.

Il primo indizio della crisi è proprio la presenza di un patrimonio netto negativo, che è una causa di scioglimento prevista dal codice civile.

In presenza di un patrimonio netto negativo, oppure per le società di capitali di un patrimonio inferiore al minimo di legge, si è dinanzi ad un forte segnale di crisi che pregiudica la continuazione dell’attività, indipendentemente dalla situazione finanziaria.

In queste circostanze, non sarà sufficiente ricostituire il capitale sociale minimo, essendovi spesso anche uno squilibrio di natura finanziaria. Per cui i soci devono intervenire per salvaguardare la continuazione dell’attività e la capacità di fronteggiare le obbligazioni assunte, al fine di poter ritenere rimosso il segnale di crisi.

Indicatore del debt service coverage ratio (DSCR)

In presenza di un patrimonio netto positivo, il secondo indizio da considerare è rappresentato dal valore assunto dal debt service coverage ratio, che è un indicatore in grado di calcolare la solidità finanziaria dell’impresa. 

Anch’esso è un indicatore molto importate tra quelli di allerta, perché è in grado di far emergere la ragionevole presunzione dello stato di crisi. 

Secondo il Cndcec, infatti, se il DSCR è inferiore a 1 per i prossimi sei mesi la società è ragionevolmente in uno stato di crisi, che dovrà essere prontamente gestito dall’amministratore e potrà comportare l’attivazione formale dell’allerta interna da parte di organi di controllo e revisore. Viceversa, un valore di tale indicatore superiore a 1 evidenzia la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi.

Tale indicatore, che appunto individua la capacità prospettica di rimborso degli oneri dell’indebitamento (capitale oltre interessi), deve essere calcolato usando dati di natura previsionale, fondandosi appunto su dati prospettici.

Secondo le indicazioni rese dal Cndcec in merito alla sua applicazione, quindi, se la società è impossibilitata a produrre dati prospettici affidabili, il DSCR non è utilizzabile per far ragionevolmente presumere l’emersione della crisi.   

Spetterà, così, agli organi di controllo o al revisore valutare l’attendibilità dei dati previsionali e, nel caso in cui l’amministratore non riterrà possibile predisporre previsioni attendibili, potrà decidere di non avvalersi di tali previsioni rinunciando al DSCR.

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