Nel pronto ordini n. 2/1 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene raffigurata la situazione secondo la quale un commercialista, temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, ha provveduto ad affidare la gestione temporanea dello studio professionale ad altri colleghi, specificando che i patti e le condizioni indicate nei contratti di prestazione professionale in essere tra l’iscritto sospeso e i clienti rimarranno invariati e che non saranno sottoscritti nuovi contratti tra i suddetti clienti e i colleghi professionisti nominati
L’Ordine professionale, nello sepcifico, ha richiesto:
1. se l'iter seguito sia corretto;
2. se sia necessaria la stipula di un contratto tra il professionista sospeso ed i colleghi nominati;
3. se la fatturazione ai clienti, per l'attività professionale svolta in nome e conto del collega sospeso durante il periodo di sospensione, vada effettuata con la partita iva del sospeso e con bonifici sul c/c dello stesso oppure se la stessa vada effettuata dai colleghi nominati;
4. se il sospeso possa continuare ad effettuare i pagamenti per i costi dello studio (lavoratori dipendenti, energia, software, banche dati, locazioni passive, ecc.) oppure se i detti pagamenti vadano effettuati dai colleghi nominati;
5. se l’iscritto sospeso possa partecipare alle commissioni di studio dell’Ordine territoriale.
NOTA BENE: Il Cndcec evidenzia come nell’ordinamento professionale non vi sono norme che regolano tutte le fasi della gestione temporanea dello studio professionale di un iscritto sospeso ad opera di altri colleghi. Alcuni specifici riferimenti si possono rinvenire nel Codice deontologico della professione.
In assenza di una regolamentazione specifica, per una corretta gestione temporanea dello studio che tenga conto degli interessi dei clienti, dei professionisti subentranti e del commercialista sospeso, il Consiglio nazionale - con il PO n. 2/1 del 26 gennaio 2024 - ha fornito alcuni suggerimenti, che valgono nel caso in cui il professionista sospeso sia titolare di uno studio individuale.
Al contrario, le indicazioni non si possono estendere ai casi in cui il professionista sospeso sia socio di una STP o associato di una associazione professionale, situazioni nelle quali i rapporti economici attivi, con i clienti, e passivi, con fornitori, dipendenti e terzi, possono proseguire in capo al soggetto collettivo, fermo restando il divieto, per l’iscritto sospeso, di svolgere ogni attività professionale.
Specifica il Consiglio nazionale che il rapporto tra i professionisti subentranti e il commercialista sospeso inerente alla gestione temporanea dello studio di quest’ultimo dovrebbe essere regolamentato in merito alla durata, alle attività richieste e al compenso, tenendo conto che:
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