La Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate contro la decisione con cui la CTR aveva accolto le ragioni di un commercialista, raggiunto da un avviso di contestazione per omessa e/o tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali.
In conseguenza di tale contestazione, al professionista era stata applicata una sanzione di circa 500euro per ogni dichiarazione, per un totale di oltre 18mila euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 241/1997.
Sanzione, questa, a cui il contribuente si era opposto deducendo, tra gli altri motivi, che il ritardato invio costituiva una violazione meramente formale e che era illegittimo il cumulo materiale applicato dall'Amministrazione finanziaria.
A fronte di tali doglianze, i giudici regionali avevano riformato la sentenza di primo grado, giudicando fondato il rilievo sulla natura meramente formale della violazione e disponendo, quindi, l’applicabilità, quanto alla determinazione della relativa sanzione, del cumulo giuridico ex art. 12 del D.lgs. n. 472/1997.
Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio finanziario, le cui censure, tuttavia, sono state giudicate infondate dalla Suprema corte, per come si legge nel testo dell'ordinanza n. 14246 del 25 maggio 2021.
Gli Ermellini, dopo un esame preliminare sulla natura della sanzione in oggetto, hanno sottolineato come, nella specie, la Commissione regionale avesse correttamente applicato alla fattispecie esaminata il disposto dell'art. 12, comma 1, seconda parte.
Nel caso in oggetto, infatti, si era in presenza di un'ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'intermediario non aveva inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, che avevano comunque provveduto a pagare l'imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che “le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l'invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente”, né per il Fisco.
Sul punto, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all'intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l'evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali)”.
In definitiva, come anche ricordato in una recente sentenza di Cassazione (sentenza n. 1892/2021): “nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario, non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del "favor rei".
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