Approvato ieri, dal Consiglio dei ministri, il dlgs che dispone misure di contrasto all’uso del sistema finanziario per scopi legati al finanziamento del terrorismo, che si collega strettamente alla disciplina sull’antiriciclaggio. Esso richiede ai soggetti che elenca l’articolo 2 del dlgs 56/2004 di comunicare all’Ufficio italiano cambi (in acronimo "Uic") le misure di congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie assunte (la cui custodia spetta all’agenzia del Demanio), indicando i soggetti coinvolti e la specificazione dell’ammontare e della natura dei fondi e delle risorse economiche.
Gli intermediari finanziari e i professionisti dovranno segnalare operazioni sospette – individuate, con apposite istruzioni applicative, dalla Banca d’Italia - in quei rapporti che possono essere ricondotti ad attività di finanziamento del terrorismo.
All’Uic – che eserciterà le attribuzioni conferitegli dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento alle funzioni indicate nell’articolo 3 e 3-bis della legge 197/91 - competerà anche la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati all’applicazione delle misure di congelamento dei fondi e alle risorse economiche.
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