La rapida diffusione dei sistemi di welfare aziendale, specie nelle grandi imprese, trova la propria ragione nel quasi totale azzeramento del cuneo fiscale ovverosia la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore ed il quantum sborsato dal datore di lavoro.
La disciplina normativa di riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 2, TUIR, pone, però diversi ostacoli in capo alle PMI che spesso – pur prevedendo altri strumenti di incentivazione e/o benefit – non riescono ad offrire ai propri lavoratori un vero e proprio paniere di beni e servizi, sia per via della complessa struttura di accordi e/o convenzioni che il datore di lavoro deve reperire, sia per la sostenibilità dei costi correlati all’attuazione del piano stesso.
Oneri che peraltro, su una platea di beneficiari ridotta, riducono notevolmente l’efficacia della leva fiscale e contributiva ambita dal legislatore.
Non a caso, infatti, nella micro, piccola e media impresa, più che ad interventi per il benessere dei lavoratori e alla ricerca di formule che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si punta al riconoscimento di buoni acquisto-spesa, di ticket restaurant e, limitatamente al periodo d’imposta 2023, di somme destinate al rimborso, ai lavoratori, del pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Un impianto normativo complessivo, sul tema, che forse meriterebbe una revisione, con semplificazioni applicative volte a rendere più agevole, per le PMI, l’accesso alle opportunità che la normativa fiscale offre.
Con il termine "welfare aziendale" è possibile definire quell’insieme di beni e servizi che un’azienda concede, sulla base di un accordo con le rappresentanze sindacali o con un regolamento aziendale unilaterale disposto dal datore di lavoro costituente un obbligo negoziale, in favore dei propri dipendenti per soddisfare le esigenze di carattere extra-lavorativo ed il cui valore non incide alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo per espressa previsione dell’art. 51, comma 2, TUIR.
Tale norma prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, totalmente o parzialmente, i seguenti benefit erogati a tutti o a categorie omogenee di lavoratori dipendenti:
Per espressa previsione normativa, confermata dalla prassi amministrativa (da ultimo la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) per beneficiare del regime di esenzione previsto dal comma 2, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, senza che, eventuali criteri selettivi, possano individuare il riconoscimento ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
NOTA BENE: L'espressione "categorie di dipendenti" non deve essere intesa in stretta correlazione con le categorie di lavoratori individuate dall'art. 2095, Cod. Civ. (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), potendo essere individuati anche tutti i lavoratori di un certo tipo o di un certo livello o qualifica, ovvero appartenenti ad un gruppo omogeneo di dipendenti.
Misure di welfare aziendale e limiti di esenzione
Riferimento normativo |
Contenuto |
Limite di esenzione |
Art. 51, comma 2, lett. a), TUIR |
Contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro |
Il limite può essere superato se il dipendente converte il premio spettante nel presente benefit. |
Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR |
Somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, nonché le mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o fino all'importo complessivo giornaliero di 4,00 euro aumentato a 8,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. |
Limite previsto dalla norma. |
Art. 51, comma 2, lett. d), TUIR |
Prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR |
Somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente e dei familiari ex art. 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 |
Nessun limite |
Art. 51, comma 2, lett. f), TUIR |
Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, ovvero ai familiari indicati nell'art. 12, per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, attività di culto. |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR |
Somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari di cui all'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi. Sono compresi la frequenza di centri estivi e invernali, nonché le borse di studio. |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. f-ter), TUIR |
Somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari ovvero ai non autosufficiente indicati nell'art. 12. |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. f-quater), TUIR |
Contributi e premi versati a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi ad oggetto il rischio di gravi patologie. |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. h), TUIR |
Erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie, mediche o quelle inerenti assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. |
Nessun limite. |
Art. 51, comma 2, lett. g), TUIR |
Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione. |
Il limite può essere superato se il dipendente converte il premio spettante nel presente benefit. |
Art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR |
Contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, per un importo non superiore a 5.164,57 euro. |
Il limite può essere superato se il dipendente converte il premio spettante nel presente benefit. |
Per quanto attiene al trattamento previdenziale, pur vigendo una quasi sostanziale equiparazione in virtù del principio dell'armonizzazione delle basi imponibili, l'Istituto previdenziale ha operato una ricognizione degli obblighi contributivi con la circolare 31 maggio 2023, n. 49.
Per l’introduzione in azienda di un piano di welfare è, in primis, necessario “scegliere” se condividere o meno la definizione del piano con le rappresentanze sindacali aziendali, siano esse RSA o RSU.
Le modalità di adozione del piano di welfare, infatti, determinano, ai sensi degli artt. 95, comma 1, e 100, comma 1, l’eventuale soglia di deducibilità delle spese sostenute dal datore di lavoro.
Stando all’art. 95, comma 1, infatti, le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili, ivi incluse quelle sostenute in natura ed a titolo di liberalità, fatto salvo quanto disposto dall’art. 100, comma 1. Tale norma, prevede che le spese relativa ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Sostanzialmente, dunque, i costi sostenuti per i predetti servizi di welfare aziendale sono interamente deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente laddove l’azienda proceda mediante:
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Deducibilità integrale |
Deducibilità ridotta (5‰) |
Accordo con le RSA/RSU |
X |
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Accordo con le OO.SS. territoriali |
X |
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Regolamento aziendale vincolante |
X |
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Scelta volontaria unilaterale |
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X |
La scelta sulle modalità applicative di introduzione del piano di welfare passa, dunque, necessariamente
per poi valutare, ante e post l'introduzione della misura, gli effetti che questa ha effettivamente generato.
Successivamente l’azienda dovrà ricercare la coerenza e la convenienza fiscale del paniere di beni e servizi da offrire ai lavoratori dipendenti, sicché potrebbe essere consigliabile individuare, anche mediante la somministrazione di un semplice questionario ai lavoratori, gli eventuali beni o servizi effettivamente di interesse per i lavoratori.
Procedura di adozione di un piano di welfare aziendale: l'infografica
Che vi sia un regolamento aziendale vincolante, un accordo aziendale ovvero una scelta volontaria del datore di lavoro, sarà indispensabile definire le regole di accesso alle misure, la platea dei beneficiari, le modalità concrete per la fruizione dei pacchetti di welfare e l’importo degli stessi.
È, altresì, utile, individuare la piattaforma web mediante la quale i lavoratori potranno beneficiare del budget assegnato scegliendo, tra i benefit, disponibili quelli di maggior interesse, nonché definire l’eventuale destinazione del residuo welfare disponibile alla chiusura del periodo d’imposta.
ATTENZIONE: Attraverso la stipula di accordi sindacali è possibile accedere al c.d. premio detassato ed alla possibilità di convertire in servizi di welfare l’importo spettante e correlato alla produttività aziendale. Al riguardo, si rammenta che le somme di ammontare variabile (premi detassati) corrisposte con riferimento a incrementi di produttività, redditività, efficienza o innovazione, come stabilite in sede di contrattazione collettiva aziendale o territoriale, per l’anno 2023, sono soggette ad un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. Resta inteso che tramite un regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale è possibile introdurre il c.d. welfare premiale che beneficerà anch’esso della deducibilità integrale dal reddito d’impresa.
Convenienza del welfare aziendale |
|||
Descrizione |
Premio |
Premio detassato |
Welfare |
Importo lordo |
€ 1.800 |
€ 1.800 |
€ 1.800 |
Contrib. INPS c/dip. |
€ 165,42 |
€ 165,42 |
€ 0 |
Imposizione fiscale netta |
€ 294,22 |
€ 81,73 |
€ 0 |
Importo netto dipendente |
€ 1.340,36 |
€ 1.552,85 |
€ 1.800 |
Contr. INPS c/azienda |
€ 552,24 |
€ 552,24 |
€ 0 |
Contr. INAIL c/azienda |
€ 23,60 |
€ 23,60 |
€ 0 |
Totale costo azienda |
€ 2.375,84 |
€ 2.375,84 |
€ 1.800 |
QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 |
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