L’Ufficio stampa della Corte costituzionale rende noto di aver dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Brescia relativamente al trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di cannabis per uso personale, di cui all’articolo 75 del Testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990).
La decisione - si legge nel testo del comunicato del 9 marzo 2016 giunto dal Palazzo della Consulta - è stata assunta dalla Corte nel solco delle sue precedenti pronunce in materia.
In particolare, nel testo dell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello bresciana, datata 10 marzo 2015, le disposizioni del citato articolo 75 erano state censurate nella parte in cui “escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante cannabis”, e ciò in relazione ai principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività ricavabili dagli articoli 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma terzo, della Costituzione.
Si resta in attesa delle motivazioni della Consulta.
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