A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 dell’1 febbraio 2016, la Fondazione Studi dei CdL è tornata sulla questione relativa alle collaborazioni cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
In effetti, la circolare della Fondazione n. 4 dell’8 febbraio 2016, richiama la citata circolare ministeriale la quale sostiene che, ricorrendo congiuntamente i sopracitati presupposti, si dovrebbe applicare qualsivoglia istituto, legale e contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ad ogni modo i CdL ritengono che tali tutele riguardino esclusivamente il lavoratore interessato e pertanto non producano effetti ai fini aziendali.
Di conseguenza le collaborazioni etero-organizzate non si computano nella base occupazionale dell’azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia riferimento ai lavoratori subordinati.
Evidenzia, inoltre, la circolare della Fondazione n. 4/2016 che per consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro è possibile richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero-organizzazione.
E proprio l’art. 2, D.Lgs. n. 151/2015, assegna alle Commissioni - ex articolo 76, D.Lgs. n. 276/2003 - il compito di certificare l’assenza dei requisiti ex comma 1 del citato art. 2.
Ricorda la Fondazione che, a tal fine, ci si può rivolgere alle Commissioni di Certificazione costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.
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