L’art. 2, D.Lgs. n. 81/15, stabilisce che a decorrere “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” e che la suddetta disposizione non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Posto quanto sopra, l’Assocontact ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione della suddetta norma.
Con risposta all’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, il citato Ministero ha sostenuto che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, opera in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa dei seguenti indici:
Conseguentemente a partire dal 2016, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".