Collaborazione sporadica senza Irap

Pubblicato il 19 gennaio 2016

L’avvocato - e il professionista in generale - non può essere soggetto all’imposta Irap per aver sostenuto dei costi per collaborazioni di terzi aventi carattere sporadico e per importi obiettivamente esigui.

Una collaborazione di tal genere non può certamente rappresentare un contributo “rilevante” e “significativo” nell’organizzazione dell’attività di lavoro autonomo del professionista.

Prestazione limitata nel tempo, esclusa l’autonoma organizzazione

E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 573 depositata il 15 gennaio 2016.

Con la detta pronuncia, è stata, in particolare, confermata la statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che, nell’anno di riferimento, il modesto importo del costo sostenuto da un legale per personale dipendente (1.700 euro circa) rendeva di per sé evidente il carattere di prestazione assai limitata nel tempo, sia che tale limite avesse riguardato il suo dispiegarsi per poche ore nell’arco della giornata, sia che derivasse invece dalla sua breve durata nell’anno.

Si doveva escludere, ossia, “la riconducibilità della fattispecie in esame al novero di quelle potenzialmente incise dalla soluzione che sarà data alla questione della rilevanza dell’unico dipendente come elemento integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione”.

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