Collaborazione reo vince recidiva

Pubblicato il 08 aprile 2016

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del Codice penale (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 7, del D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti) sulla recidiva reiterata prevista dall’articolo 99, quarto comma, del Codice penale.

La circostanza richiamata è quella secondo cui le pene previste per gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope siano diminuite dalla metà a due terzi per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Presunzione inadeguata, preclusione ingiustificata

Il rilievo di incostituzionalità era stato sollevato dalla Corte d’appello di Ancona in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta, con la sentenza n. 74 del 7 aprile 2016, ha sottolineato come - rispetto anche a quanto già rilevato nella sentenza n. 183/2011 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 62-bis, secondo comma, del Codice penale - la rigida presunzione di capacità a delinquere desunta dall’esistenza di una recidiva reiterata risulti “inadeguata” ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento.

Ed infatti, rispetto alla recidiva, che rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, “la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali”.

L’effetto preclusivo riconosciuto alla recidiva reiterata, in detto contesto, sarebbe privo di ogni razionale giustificazione.

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