Collaboratori sportivi: prime indicazioni. Proroga in vista

Pubblicato il 26 ottobre 2023

Arrivano le prime indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulla gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla riforma del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

Con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, infatti, l’INL illustra le novità apportate dalla riforma e fornisce le attese istruzioni su come far fronte ai nuovi obblighi ivi previsti a carico dei datori di lavoro.

Parallelamente giova però rendere conto di una importante novità che, se confermata in sede parlamentare, potrebbe "dare respiro" agli operatori del settore sportivo.

Si tratta della proroga del termine del 31 ottobre 2023, fissata come termine finale per gli adempimenti relativi al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla riforma del lavoro sportivo dilettantistico e dalle sue prescrizioni, ripercorse dall’INL nella circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 in via di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ispettorato.

Per una disamina completa della riforma Scarica la Guida: Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

L’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, operativo dal 1° luglio 2023, inquadra il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

Invertendo il paradigma assunto nel settore professionistico, il legislatore prevede che il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presuma oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono tutti i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Comunicazione al RASD

I destinatari delle prestazioni sportive dilettantistiche (associazioni e società sportive, la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a) sono tenuti a comunicare i dati identificativi del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

NOTA BENE: I dati da comunicare sono elencati nell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro ed equivale a tutti gli effetti, precisa il legislatore, alle ordinarie comunicazioni al centro per l'impiego (articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.

A tal riguardo l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 2 del 2023, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (decreto da emanarsi entro il 1° luglio 2023) e che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti, ha reso noto che tale adempimento può essere legittimamente assolto con la comunicazione al centro per l’impiego.

Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del decreto correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023), avvenuta il 4 settembre 2023, l'INL ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

Si evidenzia che il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego, sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ITL competente.

Tenuta del libro unico del lavoro

Per le collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche vige l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (articoli 39 e 40, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In alternativa tale adempimento può essere assolto, in via telematica, in apposita sezione del RASD.

Se il compenso annuale non supera i 15.000 euro non scatta l’obbligo di emettere il prospetto paga.

L'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Per questi adempimenti, sottolinea la circolare dell’INL, l’anzidetto decreto attuativo dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2023.

Regime transitorio

Per dare la possibilità, agli enti istituzionali, di approntare le procedure informatiche necessarie e, agli operatori del settore, di consentire i giusti tempi per assolvere ai nuovi obblighi, la riforma del lavoro sportivo prevede che, in sede di prima applicazione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative possano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Nonostante la scadenza del 31 ottobre sia quanto mai vicina, ad oggi, fatta eccezione delle istruzioni dell’INL, il quadro operativo è fortemente deficitario.

Manca infatti il primo decreto attuativo per le procedure informatiche di comunicazione in RASD e mancano le istruzioni dell’INPS sulle modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Proroga in vista

A questa situazione di stallo vuole ora far fronte l’emendamento presentato al disegno di legge di conversione del cd. decreto proroghe fiscali, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (A.S. 899).

L’emendamento, di cui si attende l’approvazione, proroga al 31 dicembre 2023 il termine del 31 ottobre 2023 fissato per gli adempimenti e i versamenti dei contributi per le collaborazioni coordinate e continuative per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023.

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