Codice deontologico forense. Le ultime modifiche

Pubblicato il 16 aprile 2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, un comunicato del Consiglio Nazionale Forense, contenente “Modifiche al codice deontologico forense”.

Nel testo, viene riportato quanto deliberato dal CNF nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, per quel che riguarda la modifica della formulazione dell’articolo 20, sulla responsabilità disciplinare, e del comma 3 dell’articolo 27, sul dovere di informazione, del Codice deontologico forense.

La delibera del 23 febbraio 2018, ha seguito l'esito delle procedure di consultazione di cui alla precedente delibera del CNF del 22 settembre 2017.

Responsabilità disciplinare e principio di tendenziale tipicità

In primo luogo, con la modifica dell’articolo 20 sulla responsabilità disciplinare, si è voluto ribadire il principio della tipicità tendenziale del nuovo Codice, secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, assume rilevanza disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché dell’immagine della categoria.

In particolare, il nuovo articolo 20 così recita:

Art. 20 - Responsabilità disciplinare - 1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice”.

Dovere di informare anche della negoziazione assistita

A seguire, l’intervento sull’articolo 27 è indirizzato ad adeguare il dovere di informazione alla possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita, prevedendo, altresì, che della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione venga data informazione per iscritto.

Nel dettaglio, nel comma 3 dell’articolo 27 del Codice deontologico viene eliminato, dopo la parola “informare”, l'inciso “la parte assistita” mentre è inserita, dopo la parola “chiaramente”, la frase “la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto”.

La nuova formulazione dell’articolo 27, comma 3, sancisce quindi:

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

Gli altri commi dell’articolo (1,2 e da 4 a 9) risultano, invece, invariati.

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