In data 27 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico per i Consulenti del Lavoro, adottato il 29 luglio 2016.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, con circolare n. 1136 del 22 settembre 2016, ha illustrato gli interventi più rilevanti relativi a:
Il nuovo Codice si applica non solo ai Consulenti del Lavoro, ma anche alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro, nonché ai praticanti consulenti.
Il rinnovato articolo 12 ha rafforzato la precedente disposizione prevedendo che l’esercizio della professione è consentito solamente a chi sia in possesso di idonea copertura assicurativa, il cui contenuto ed estremi dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla clientela.
Per quanto concerne gli incarichi professionali, la circolare evidenzia che, al fine di dare effettività al provvedimento disciplinare della sospensione dall’attività professionale è stato inserita una previsione in forza della quale il Consulente del Lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da altro professionista nell’esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio Provinciale.
La violazione di tale disposizione comporterà l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.
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