Codice della crisi. Nomina dei revisori e correttivi

Pubblicato il 14 febbraio 2020

La nomina dei revisori, obbligo imposto dal Codice della crisi, dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. In CDM l’esame del correttivo al Codice.

Codice della crisi. Nomina dei revisori spostata al momento di approvazione del bilancio 2019

In modo opportuno, il decreto Milleproroghe è intervenuto nel dare respiro in ordine all’obbligo di nomina, fissato in origine al 16 dicembre 2019, degli organi di controllo o del revisore preposti a vigilare sugli assetti organizzativi delle imprese per prevenire la crisi.

Il legislatore ha modificato l'articolo 379, comma 3, primo periodo, del Codice della crisi, stabilendo che occorre provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma del codice civile. Da ciò discende che il primo bilancio da revisionare sarà quello relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020.

La modifica del Milleproroghe implica che le imprese hanno a disposizione tra i quattro e i sei mesi in più per ottemperare.

Nessuna indicazione, però, viene data in merito alle società che hanno già provveduto alla nomina dei revisori. Si pensa che i controllori già nominati prima dell'approvazione dei bilanci 2019 non potranno esimersi dal procedere a verifiche e controlli dei conti chiusi al 31 dicembre 2019.

Codice della Crisi. In CDM le correzioni

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 è stato affrontato, in esame preliminare, il decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii).

Tra le modifiche troviamo quella inerente gli Albi dei professionisti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi, dando luogo ad una omogeneità dei componenti il collegio degli esperti: questi dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Prevista una nuova causa di liquidazione per Snc e Sas: l'apertura della procedura di liquidazione controllata. Anche il socio di società di persone sottoposto a procedura di liquidazione controllata sarà escluso di diritto dalla società (art. 2288, cc.).

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