Codice del Terzo settore, approvato il decreto correttivo

Pubblicato il 03 agosto 2018

Il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017, relativo al Codice del Terzo Settore, è stato approvato ieri, in esame definitivo, dal Consiglio dei ministri.

Tra le altre cose, il decreto correttivo:

Modifiche statutarie: c’è più tempo per adeguarsi alle novità del correttivo

Tra le novità del suddetto decreto, vi è quella che proroga i termini per gli adeguamenti statutari.

In base al nuovo provvedimento - come già accaduto per il correttivo sull’impresa sociale - anche per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari.

Gli enti del Terzo settore, infatti, potranno ora effettuare le modifiche necessarie all’adeguamento al nuovo quadro normativo in 24 mesi e non più 18 mesi.

Ciò vuol dire che gli enti del Terzo settore avranno tempo per conformarsi alle novità del correttivo fino al mese di agosto 2019 e non più entro il mese di febbraio 2019.

Resta ferma la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria ed, inoltre, è confermata la linea dello schema di decreto, secondo cui il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Coordinamento tra le norme civilistiche e fiscali in materia contabile

Il correttivo prevede un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti del Terzo settore. Infatti, fermo restando il controllo contabile già previsto, è introdotto l'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti solo gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni. Inoltre, per espressa previsione statutaria, l'Ets può affidare la revisione legale dei conti, nel caso in cui questa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto riguarda il sistema di rendicontazione delle eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti no profit, a seconda delle modalità di rendicontazione adottate, il carattere secondario e strumentale di tali attività dovrà essere documentato nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Infine, è stato riscritto l’articolo 87 del Codice, prevedendo che gli enti del Terzo settore non commerciali potranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie nel bilancio invece che “in apposito documento” a ciò destinato, come stabilito in origine.

Reintroduzione esenzione Imposta di registro per le organizzazioni di volontariato (Odv)

Nel correttivo al Codice trova posto, anche, la novità fiscale sul ripristino, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie.

Viene così ripristinata l’agevolazione accordata alle Odv dall’articolo 8 della Legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017.

In un’ottica di uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle Odv che sceglieranno di entrare nel Terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole Odv e associazioni di promozione sociale).

Così, l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, per evidenziare la propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico.

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