I camerieri in livrea gallonata si muovono agilmente nella residenza storica scelta dagli sposini per il ricevimento, ma il banchetto nuziale vero e proprio comincerà quando arriveranno i festeggiati; nel frattempo, gli invitati si intrattengono piacevolmente tra prosecchi, volauvent e spiedini di frutta.
Ad un certo punto, tra un ammiccamento alla testimone di nozze (che per definizione è single, sorridente ed emozionatissima) e un commento sugli improbabili abbinamenti cromatici scelti dalla madre della sposa, sbucano gli ispettori del lavoro.
Addestrati a comparire creando il minor disagio possibile, i funzionari ministeriali individuano con impressionante facilità i camerieri assunti dalla società di catering prescelta dagli sposi e scoprono che la squadra di inservienti è interamente composta da collaboratori a progetto.
Il titolare della CHEFavola sas arriva trafelato, con qualche foglio scarabocchiato in mano e il cappello panama che nasconde a malapena una fronte corrugata e gocciolante. “È tutto a posto, ho letto che dal 25/06/2015 non sarà più possibile stipulare co.co.pro., ma i nostri sono validi perché sono stati sottoscritti l’anno scorso! (art. 52 del D.lgs. n. 81/2015)”.
“Su questo siamo tutti d’accordo – risponde fermamente un funzionario – ma ‘soddisfare le richieste degli invitati al matrimonio’ le sembra un progetto valido? Il progetto deve essere specifico, determinato, individuabile, non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi e deve consentire ampia autonomia al collaboratore (art. 1 comma 23, lett. a), b) della L. 92/12). I suoi contratti a progetto saranno tutti convertiti in lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1 comma 24 della L. n. 92/12)”.
Gli sposi hanno continuato a gustare il pantagruelico buffet e in pochi si sono accorti degli ispettori specializzati in tecnica delle operazioni furtive, ma i contratti a progetto da consumarsi preferibilmente entro il 25/06/2015 sono risultati indigesti allo chef, perché avariati!
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