Co.co.pro. 2013. Rinnovata l'indennità una tantum

Pubblicato il 21 marzo 2013


La legge di riforma del mercato del Lavoro – n. 92/2012 – rimodula l'indennità una tantum prevista per i lavoratori a progetto che possiedono circostanziati requisiti; uno di questi riguarda lo stato di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nell'anno precedente. Con circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l'Inps affronta la novità normativa fornendo le necessarie indicazioni per la fruizione dell'emolumento. Il 31 dicembre è la data entro cui i lavoratori devono inoltrare la richiesta.


PREMESSA


Il novellato art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ha posto dei parametri più restrittivi in ordine alla costituzione di tale tipologia contrattuale.


Fondamentale rilevanza è stata data al “progetto specifico”, la cui presenza è indispensabile perchè si possa dar luogo ad un rapporto di co.co.pro.; non solo, esso deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale. In aggiunta, non è più ammissibile riproporre, come attività svolta dal lavoratore, l'oggetto sociale dell'azienda. Deve quindi trattarsi, come ha specificato il ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012, di un tipo di attività che si affianca a quella principale senza confondersi con essa.


Inoltre, il collaboratore non deve svolgere compiti esecutivi e ripetitivi, ma deve partecipare al progetto con una certa autonomia operativa.


A favore dei co.co.pro., la legge n. 92/2012 – articolo 2, commi da 51 a 56 - ha previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum a decorrere dal 2013, a compensazione del fatto che costoro non beneficiano dell'Aspi. Ad illustrarne le caratteristiche è giunta la circolare Inps n. 38 del 14 marzo 2013.


L'INDENNITA' AI CO.CO.PRO. - SOGGETTI INTERESSATI


A partire dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi – articolo 61, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 – spetta un'indennità qualora sussistano determinati requisiti.

Poiché espressamente viene richiesta l'iscrizione esclusiva alla Gestione separata Inps, non beneficiano dell'indennità in parola:

i titolari di reddito autonomo


i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo
non rientranti nell'ambito dell'articolo 61, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 (ad esempio: assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2, articolo 61, del decreto n. 276 del 2003);


i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Possono accedere all'indennità i collaboratori in possesso, “congiuntamente”, dei seguenti requisiti:

  1. aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
  2. aver conseguito, l'anno precedente, un reddito lordo complessivo, soggetto a tassazione, non superiore a 20.000 euro (rivalutato annualmente);
  3. nell'anno di riferimento, aver avuto l'accreditamento, presso la gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a uno;
  4. aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
  5. aver avuto l'accreditamento, nell'anno precedente, di almeno quattro mensilità (tre per gli anni 2013, 2014, 2015) presso la gestione separata.


Si pone in evidenza che, tranne per il requisito relativo all'accredito nella gestione separata di almeno una mensilità, tutti gli altri devono essere soddisfatti con riferimento all'anno precedente.


Si precisa che:


- anno precedente va letto come l'anno che immediatamente precede quello in cui si presenta domanda per avere la prestazione;


- anno di riferimento va inteso come l'anno in cui il collaboratore ha maturato il requisito della presenza di una mensilità nella Gestione separata.


Monocommittenza - Occorre rilevare che, a differenza della disciplina precedente, non è più richiesto l'evento “fine lavoro” riferito all'ultimo rapporto di lavoro ai fini della prestazione a sostegno del reddito. Ciò consentiva di ammettere l'indennità anche per i prestatori che nello stesso anno solare avevano operato con diversi committenti purché i relativi periodi di collaborazione non fossero sovrapposti.


Per il 2013
, è necessario che il collaboratore abbia avuto nell'anno di riferimento sempre lo stesso datore di lavoro, anche intrattenendovi più rapporti lavorativi.


Reddito – Il limite di reddito lordo - fino a ventimila euro - riguarda quello conseguito come collaboratore a progetto.


Disoccupazione – Per l'anno 2013, i due mesi di disoccupazione ininterrotta devono sussistere nell'anno 2012.


La precisazione è dovuta per il fatto che, per il periodo ante 2013, non si richiedeva lo stato di disoccupazione ma si citava l'assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, al momento in cui si presentava domanda.


La nuova norma, invece, richiede il requisito del periodo di disoccupazione nell'anno precedente; di conseguenza, la presentazione della domanda per ottenere l'indennità è ammissibile anche in presenza di un esistente rapporto di lavoro.


Il periodo di disoccupazione va provato mediante attestazione del Centro per l'Impiego, attraverso cui il soggetto dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa. Inoltre, deve attestare l'attività lavorativa precedentemente svolta.


Contribuzione - Con riferimento agli accrediti contributivi, sia per l'anno precedente che per l'anno di riferimento, la circolare precisa che vanno considerati quelli effettivi, tra cui vanno ricompresi i contributi figurativi di indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, in quanto equiparati alla contribuzione effettiva.


MISURA DELL'INDENNITA'


L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.


In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, si stabilisce che l'importo dell'indennità è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo.


L'erogazione dell'una tantum è così prevista:


se l'importo è pari o inferiore a 1.000 euro → in un'unica soluzione


se l'importo è superiore a 1.000 euro → in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro.


DOMANDA


La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
. Tale scadenza viene spostata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento solo se il requisito contributivo relativo alla presenza di una mensilità nell'anno di riferimento viene raggiunto nel mese di dicembre.


Al momento della presentazione della domanda non viene più richiesto al collaboratore di dichiarare l’assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.


In attesa che vengano approvati i modelli contenenti le predette novità, è consentito utilizzare il modello SR92 per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31 dicembre 2012.


L’Inps specifica che per i lavoratori a progetto che hanno maturato i requisiti entro e non oltre  il 31 dicembre 2012, si applica il trattamento contemplato dal D.L.n. 185/2008 – articolo 19, comma 2.


In particolare, se il rapporto di lavoro è terminato entro il 31/12/2012 e se sono decorsi due mesi in assenza di contratto di lavoro, i co.co.pro. possono presentare domanda per l'indennità nei 30 giorni successivi; tale termine è ordinatorio.

           

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – art. 61

- Legge 28 giugno 2012, n. 92

- Circolare Ministero Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29

- Circolare Inps 14 marzo 2013, n. 38

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