La Suprema Corte, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, riconosce ai riders l'applicazione dell'art. 2, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con conseguente riconoscimento, seppur parziale, delle tutele riservate ai prestatori di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, ancorché con una diversa ricostruzione giuridica, gli Ermellini confermano l'analisi della Corte d'Appello di Torino sull'eterorganizzazione della prestazione resa nell'ambito dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nonostante la sentenza sia riferibile al quadro normativo delimitato dal preesistente art. 2, comma 1, le motivazioni riportate demarcano la linea di confine tra l'applicazione, o meno, della disciplina tipica dei lavoratori subordinati.
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