Cnpadc, sanzioni possibili senza preventiva comunicazione formale

Pubblicato il 22 novembre 2014 In caso di omessa o tardiva comunicazione dei redditi professionali e dei relativi contributi alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti da parte di un proprio iscritto, l’Ente privato è legittimato a irrogare le sanzioni e  recuperare il debito negando il riconoscimento del supplemento di pensione.

La Cassa previdenziale può recuperare i contributi e le relative sanzioni attuando le norme che disciplinano la riscossione delle imposte dirette (Dpr n. 602/1973), senza essere tenuta, in via preliminare, a dover procedere ad una comunicazione formale.

Questa la conclusione riportata nella sentenza n. 24882/2014 della Corte di Cassazione, con la quale è stato condannato un dottore commercialista in pensione, che nel 2014 aveva omesso la comunicazione annuale dei dati reddituali e aveva corrisposto in ritardo i pagamenti dei contributi dovuti.

Con tale pronuncia, la Cassa Nazionale, che aveva perso nel giudizio sia di primo che di secondo grado, ha visto ribaltare, a proprio favore, l’esito della controversia.

La Suprema Corte, infatti, ritiene fondate le motivazioni del ricorso prodotte dalla Cassa nazionale dei dottori commercialisti. Infatti, anche grazie all'avvenuta privatizzazione della Cassa nazionale, si legge nella sentenza, “l'omessa o tardiva comunicazione dei redditi, da un lato, legittima la Cassa a irrogare le relative sanzioni e, dall'altro lato, non consente il riconoscimento del supplemento di pensione, non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori e non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, qual è il libero professionista, e l'ente previdenziale, il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale, poiché nel caso di specie il soggetto beneficiario della prestazione coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione".
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