Con l'ordinanza n. 9489 del 10 maggio 2016, la Cassazione trasmette al Primo Presidente gli atti di un procedimento sul provvedimento di diniego della prestazione previdenziale richiesta, adottato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti per aver verificato una situazione d’incompatibilità idonea a determinare la cancellazione dall’Albo.
Riguardo al potere per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC), di verificare la regolarità dell’iscrizione o di adottare provvedimenti di cancellazione dall’Albo, oltre che di accertare la continuità dell’esercizio della professione, il Primo Presidente dovrà decidere sull’opportunità di rimessione.
La questione verte sul diverso orientamento giurisprudenziale adottato finora:
la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (ex art. 22 della L 21/1986) è legittimato solo ad accertare la continuità dell’esercizio della professione e non può verificare la regolarità dell’iscrizione o adottare i provvedimenti di cancellazione dall’Albo (nella possibilità esclusiva, ex art. 34 del DPR 1067/1953, del Consiglio dell’Ordine competente);
la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 22, terzo comma della L. 21/1986, è legittimato (potere di indagine) ad annullare i periodi contributivi durante i quali la professione è stata svolta in situazione d’incompatibilità, anche se essa non è stata preventivamente accertata e sanzionata dal Consiglio dell’Ordine.
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