Cnf non è inottemperante

Pubblicato il 12 novembre 2016

Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento del 10 febbraio 2016 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva dichiarato il Consiglio nazionale forense “inottemperante” per quel che concerne il precedente provvedimento del 22 ottobre 2014, sanzionatorio nei confronti del Cnf per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

Violate prescrizioni procedimentali

In primo luogo, i giudici amministrativi hanno ritenuto condivisibile la prospettazione lamentata dal Cnf per quel che concerne l’iter procedimentale seguito per giungere all’emanazione del provvedimento impugnato.

Nel dettaglio, era stata rilevata la violazione delle garanzie del contraddittorio dettate dalla legge n. 287/1990 e dal D.P.C.M. n. 217/1998, e dai principi generali collegati alla natura quasi penale del procedimento.

Era stato lamentato, in particolare, che il Consiglio non era stato sentito dal Collegio dell’Autorità nel corso del procedimento istruttorio, non aveva ricevuto la comunicazione delle risultanze istruttorie, non aveva avuto la possibilità di esporre le proprie difese nell’audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità Antitrust.

Sul punto, il Tar laziale - sentenza n. 11169 pubblicata l’11 novembre 2016 - ha sottolineato come pur non essendovi, in materia di accertamento di intese anticoncorrenziali, una rigida procedimentalizzazione e una netta distinzione tra fase istruttoria e fase decisionale, vi sarebbe una diversificazione tra funzioni e competenze degli uffici e competenze del Collegio, “cui compete l’attività squisitamente valutativa propria dell’Autorità indipendente, ivi inclusa quella dell’audizione delle parti laddove ne facciano espressa richiesta “entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie”.

E nella specie queste prescrizioni non erano state affatto rispettate dall’Agcm.

Fatti non riconducibili a inottemperanza

A seguire, è stato ritenuto fondato anche l’ulteriore motivo di doglianza per quel che concerne la non riconducibilità dei fatti sanzionati ad un’ipotesi di inottemperanza.

Con l’accoglimento del ricorso del Cnf è stato per l’effetto annullato l’atto impugnato e la collegata sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 912.536,40.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy