In data 18 giugno 2015, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso al Ministero della Giustizia il proprio parere in merito allo schema di Decreto predisposto dal Ministero medesimo e relativo al "Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, per l'iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
Il suggerimento del Cnf è quello di adottare un Regolamento che specifichi nel dettaglio le indicazioni da riportare negli Albi e che non utilizzi la tecnica del "rinvio ad altre disposizioni di legge in quanto compatibili", al fine di non esporre gli iscritti e gli operatori amministrativi al rischio di controversie interpretative.
Tra le informazioni da specificare negli Albi – suggerisce ancora il Cnf – lo Stato di nascita dell'iscritto, il titolo professionale di origine, l'organismo professionale di appartenenza nel paese di origine nel caso di avvocato stabilito e maggiori informazioni circa le associazioni multidisciplinari.
Quanto ai tirocinanti, il Cnf propone di inserire il rilascio del certificato di compiuta pratica, nonché lo svolgimento di contestuali altre attività lavorative.
Circa la tenuta informatizzata degli Albi, il Cnf suggerisce di non imporre ai Consigli degli Ordini - onde non gravarli eccessivamente - l'adozione di un sistema informatico unico predisposto dal medesimo Cnf, ma piuttosto di consentire l'utilizzo di qualsiasi altro sistema informatico, dotato tuttavia di una tecnologia tale da consentire la comunicazione tra sistemi territoriali e quello nazionale.
E' quanto si apprende in una nota pubblicata dal Cnf con newsletter n. 259 del 23 giugno 2015.
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