A partire dall'anno accademico 2017/2018 sarà possibile, per coloro che frequentano l’ultimo anno di giurisprudenza, anticipare di sei mesi il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato.
E’ questo, in sintesi, il contenuto della Convenzione quadro siglata il 24 febbraio 2017, tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, ai sensi dell’art. 40 Legge n. 247/2012 e dell’art. 5 Decreto del Ministero della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016.
Con il presente accordo, in particolare, si intende dare seguito ed attuazione - contemplando requisiti e modalità di svolgimento - alla previsione, di cui già alla Legge professionale, per cui è possibile anticipare di un semestre la pratica forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza LMG-01). Anticipazione che potrà effettivamente scattare solo quando i Consigli degli Ordini territoriali avranno stipulato apposite convenzioni con le locali facoltà di Giurisprudenza.
Può essere ammesso ad anticipare il tirocinio forense, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami dei primi quattro anni del corso di laurea, purché abbia ottenuto i crediti formativi nella seguenti materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto dell’Unione europea.
Durante lo svolgimento del semestre di tirocinio anticipato, deve essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi ed, altresì, l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
A tal fine, le Università possono convenire con i Consigli degli Ordini, l’istituzione e l’organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione del semestre, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio legale.
Il professionista presso cui lo studente svolge la pratica, garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio medesimo, privilegiando il coinvolgimento del laureando nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
Il numero delle udienze cui il tirocinante è tenuto a partecipare, stante la riduzione delle ore di frequentazione dello studio, può essere ridotto da 20 a 12.
Il professionista dominus ed il tutor accademico possono, di comune accordo, individuare specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della tesi di laurea.
Nei casi in cui lo studente praticante non consegua la laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Così come rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito la laurea, non provvede entro 60 giorni a confermare l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Al termine del semestre di tirocinio - conclude la Convenzione - lo studente redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal dominus e dal tutor accademico.
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