Cnf: alle società tra avvocati non può applicarsi la disciplina prevista per le altre categorie
Pubblicato il 31 agosto 2013
Con
nota diffusa il 30 agosto 2013, il Consiglio nazionale forense, a mezzo del suo Presidente, Guido Alpa, interviene sulla questione del mancato esercizio della delega da parte dell'Esecutivo con riferimento alla disciplina delle società tra avvocati.
Secondo il Cnf, in particolare, anche se il termine per la delega è scaduto non è possibile applicare la disciplina prevista per le
società tra professionisti appartenenti ad altre categorie. Ed infatti, la Legge di riforma forense aveva affidato al Governo il compito di emanare un decreto delegato in cui si fissassero regole speciali per gli avvocati.
E' dunque impensabile che il Ministero della Giustizia abbia preferito “
silenziosamente e proditoriamente” aspettare la scadenza del termine per applicare agli avvocati regole diverse da quelle che il Parlamento ha approvato.
Per Alpa, “
si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, oltre che di un atto politicamente astruso”.
Sul punto – continua il Cnf - si rende necessario un chiarimento del Ministero “
per evitare confusione, e per evitare che fidando su (o profittando di) di interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti”.
Nel testo della nota, il Cnf interviene anche a precisare l'inesatta ricostruzione che sarebbe stata riportata nei quotidiani del 30 agosto a proposito della interpretazione della nuova Legge comunitaria contenente una disposizione sulle società di cui facciano parte avvocati (stranieri) stabiliti in Italia.
La legge comunitaria e la prospettazione di un caso pilota – si legge nel testo della nota - “
non incidono (né potrebbero ) sul testo della riforma forense (l.247/2012) né sulla sua attuazione”. Per il Cnf, la questione non si intreccia con quella relativa all'attuazione della riforma forense
“la quale pone principi molto precisi - e di deroga al regolamento sulle società tra professionisti - riguardanti le società di (soli) avvocati”.