Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione Nazionale hanno pubblicato, in data 25 febbraio 2019, il documento di ricerca sul trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) ha riscritto l'art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267 recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della cosiddetta Legge fallimentare.
Si trattava, infatti, di una disciplina piuttosto controversa che aveva indotto molti operatori a richiedere una soluzione alle problematiche connesse proprio al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa disciplinate dalla legge fallimentare.
Per tale motivo, il vecchio 182-ter è stato sostituito da una nuova versione della norma, che presenta significative novità, almeno nelle intenzioni del legislatore, sopratutto con riferimento alla volontà di dirimere le numerose incertezze interpretative che il vecchio dettato aveva suscitato.
Ciò, soprattutto perché l’incertezza normativa aveva reso difficile l’applicazione dell’istituto, in particolare, facendo risultare di difficile gestione anche quelle proposte di concordato e quei piani di risanamento che, senza il ricorso alla transazione, prevedevano il soddisfacimento non integrale dei debiti fiscali e contributivi.
La necessita di una revisione della normativa è stata favorita anche dalla decisione della Corte di Giustizia Ue del 7 aprile 2016, ed ha interessato, in primo luogo, la rubrica della disposizione ora denominata “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, articolo cui viene affidata “in via esclusiva” la disciplina di tali crediti nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.
La prima novità evidenziata è che si è passati, dalla facoltatività del ricorso allo speciale procedimento dettato dalla precedente versione dell’art. 182-ter l.fall., ad un istituto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano crediti tributari o contributivi tra le passività da soddisfare tramite concordato.
Altra novità riguarda, poi, il venire meno, nell’ambito del concordato preventivo, di qualsiasi riferimento alla determinazione amministrativa di aderire o meno all’istanza transattiva, come pure non è più previsto che la chiusura della procedura di concordato, ai sensi dell’art. 181 l. fall., determini la cessazione della materia del contendere relativamente alle liti aventi ad oggetto i crediti tributari e contributivi.
Queste novità rendono l’istituto, almeno nell’ambito del concordato preventivo, dotato di propria individualità e autonomia.
Nonostante le suddette modifiche legislative, molte questioni interpretative restano ancora aperte, in particolare quelle relative:
al trattamento dei crediti privilegiati degradati a chirografo;
alle liti fiscali pendenti;
alla specifica valutazione che il Tribunale è tenuto ad effettuare in ordine alla convenienza dell'accordo raggiunto relativamente al trattamento da riservare ai crediti fiscali e previdenziali nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione.
Ad alcune delle suddette questioni ha fornito chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 luglio 2018, n. 16/E e ad altre ha fornito risposta il legislatore delegato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
I commercialisti, con il lavoro in commento, hanno passato in rassegna il contenuto della norma, di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare, cercando di affrontare alcune problematiche ancora irrisolte.
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