Cndcec su cancellazione dall’Albo e divieto di conferimento di cariche a pensionati

Pubblicato il 09 novembre 2022

Il Cndcec con due pronto ordini del 4 novembre fa chiarezza in tema di cancellazione dall’Albo e divieto di conferimento di cariche e incarichi a pensionati nelle PA.

Cancellazione d’ufficio dall’albo

Nel documento n. 173/2022 accertata la presenza di incompatibilità di un iscritto all’Albo ordinario nei confronti del quale è pendente un procedimento disciplinare e visto che lo stesso soggetto non ha dato riscontro all’invito a regolarizzare il proprio status, si chiedeva se il Consiglio dell’Ordine potesse procedere d’ufficio a deliberare la cancellazione dell’iscritto inadempiente, nelle more del procedimento disciplinare ancora in corso.

Specifica il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che in caso di pendenza di un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, ne deriva l’impossibilità di procedere con la cancellazione dell’iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine non può procedere con la (eventuale) cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, che dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.

PA, divieto di conferimento di cariche e incarichi a pensionati

Con il Pronto ordini n. 188/2022 si risponde al quesito avanzato da un Ordine territoriale, che chiedeva di sapere se il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati, si applichi anche ai professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di previdenza professionale (nel caso di specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti-CNPADC).

L’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Allo stesso tempo, però, tale divieto non si configura come assoluto, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito (e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di un anno).

Tale disposizione è stata sottoposta a diverse modifiche per ciò che riguarda l’individuazione dei destinatari del conferimento delle cariche ovvero degli incarichi da parte della PA: la norma, che in origine si riferiva ai soli soggetti già appartenenti ai ruoli delle Pubbliche amministrazioni, è stata infatti modificata in modo tale da includere tutti i soggetti “già lavoratori privati o pubblici” collocati in quiescenza.

Una recente conferma di tale interpretazione si è avuta anche con il parere del 18 dicembre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, intervenendo ancora una volta sul tema, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del citato decreto si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Infatti, nel delineare il suo ambito di applicazione, la norma si riferisce alla categoria dei “lavoratori” ricomprendendo sia dipendenti sia autonomi a prescindere dall’attività lavorativa svolta. A tali soggetti possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità”.

Pertanto – conclude il Cndcec - la norma in esame deve, dunque, intendersi riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC.

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