Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato le risposte fornite in merito a due questi posti:
Con Pronto Ordini del 1° luglio 2024, n. 51, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha fornito le risposte.
Ricordando che per la conclusione del contratto tra professionista e cliente - art. 2230, c.c. - non è richiesta una particolare forma ad substantiam, salvo che la parte assistita sia una P.A., è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, che può consistere nell’affidamento dell’incarico successivamente alla ricezione di un preventivo.
Infatti, va ricordato anche il principio della libertà delle forme: non è richiesta la forma scritta né ai fini della valida stipulazione del negozio, né ai fini della relativa prova.
Circa il secondo quesito, si premette che spetta al Consiglio dell’Ordine, ex art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005, formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti.
L’ente deve effettuare una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al decreto 140/2012.
Quando l'Ordine trova incongruenze tra i compensi indicati per certe attività e i parametri del DM 140/2012, deve adeguare i compensi agli importi stabiliti dal decreto. Di conseguenza, l'Ordine emetterà un parere di congruità per un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'iscritto.
Tuttavia, se i compensi superiori sono stati esplicitamente accettati per iscritto dal cliente, questi possono essere mantenuti, dato che la negoziazione del compenso è libera.
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