Cndcec: sospensione domicilio digitale da comunicare

Pubblicato il 30 aprile 2021

Con il pronto ordini n. 58/2021, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti risponde al quesito di un Ordine territoriale che chiedeva di conoscere a quali Enti notificare, oltre che all'interessato, la comunicazione del provvedimento di sospensione dall'Albo, deliberata dal Consiglio dell'Ordine, per mancanza di domicilio digitale in applicazione dell'art. 37 del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76.

La citata norma ha modificato la disposizione del Dl n. 185/2008, articolo 16, comma 7-bis, per cui ora: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o all’elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

Il Consiglio ricorda che la suddetta sanzione ha natura amministrativa e non disciplinare, quindi, sarà il Consiglio dell’Ordine e non il Consiglio di disciplina a disporre la sospensione dall’Albo nei confronti degli iscritti.

Inoltre, vista proprio la natura amministrativa del procedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale, la norma di riferimento è la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché le norme dell’Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall’albo. Il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, invece, non può essere applicato.

Considerato tutto ciò, il Cndcec conclude che la delibera con la quale è assunto il provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale dev’essere notificata nei confronti dei soggetti aventi titolo, ovvero all’interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento.

Il Consiglio dell’Ordine dovrà pubblicare nell’Albo presente sul sito Internet dell’Ordine territoriale, a tutela dei terzi, lo stato di sospeso dell’iscritto, atteso che il professionista attinto dal provvedimento rimarrà sospeso dall’esercizio professionale fino a quando non darà comunicazione del proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza.

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