Con due Pronto Ordini il Consiglio Nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ha fornito chiarimenti in materia di rilascio del sigillo professionale e di requisiti per rivestire la funzione di dominus.
Il PO n. 5 del 5 febbraio 2018 ricorda che attraverso il sigillo professionale viene certificato il lavoro svolto dal commercialista, qualificandolo come effettuato nell’esercizio legittimo dell’attività professionale ed assicurando ai terzi la provenienza dell’atto.
Per quanto riguarda le caratteristiche del sigillo, gli elementi identificativi in esso contenuti hanno come riferimento la persona che redige e sottoscrive gli atti in cui il sigillo viene apposto. Quindi si esclude l’organizzazione – associazione o società professionale – in cui il commercialista opera.
Di fronte ad una STP, il PO precisa che, per il principio della personalità dell’esecuzione della prestazione, gli atti sono posti in essere solamente dai soci professionisti (Dm 8 febbraio 2013, n. 34) e, di conseguenza, solo a questi spetta l’apposizione del sigillo a tutela degli atti redatti.
Il PO 308/2017 del 23 gennaio 2018 specifica che per poter rivestire la funzione di dominus è necessario possedere un’anzianità di 5 anni di iscrizione all’Albo. Il periodo di 5 anni deve intendersi come durata complessiva dall’iscrizione e non riferita “agli ultimi 5 anni”.
Pertanto, il professionista con anzianità complessiva superiore ai 5 anni ed in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo può svolgere la funzione di dominus.
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