Cndcec. Quando il commercialista può essere socio di Srl

Pubblicato il 28 settembre 2022

Con il Pronto Ordini n. 149 del 19 settembre 2022 il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti risponde circa l’incompatibilità tra esercizio della professione e qualifica di socio di società di capitali.

Ai sensi della norma - Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 – vige l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.

E l’ipotesi in cui l’impresa viene gestita per proprio conto, in nome proprio o altrui.

C’è poi la situazione in cui l’esercizio dell’impresa avviene tramite una società di capitali; sul punto, precedenti chiarimenti hanno affermato che si ricade nell’incompatibilità se il professionista ricopre la carica di socio di maggioranza – ha quindi un interesse economico prevalente nell’ente – e insieme riveste la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.

Di conseguenza, il Cndcec afferma quanto segue:

1. è compatibile con l’esercizio della professione la carica di socio di minoranza di società di capitali eccetto quando viene accertato che l’iscritto esercita il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio attraverso un soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società. In base a criteri fissati, la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provato i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso;

2. è altresì compatibile con l’attività di commercialista la carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali. Anche in tale ambito vale quanto detto per il punto 1. sul controllo della società tramite un soggetto terzo.

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