Con il Pronto ordini n. 53 del 19 marzo 2019, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili offre alcune importanti precisazioni in merito alla disciplina applicabile alla trasformazione dello studio associato in STP.
Il quesito era stato posto al Cndcec dall’Ordine di Reggio Emilia, in quanto ancora oggi non sussiste una configurazione certa della qualificazione giuridica dell’associazione professionale, per cui lo stesso chiedeva se fosse possibile trasformare un’associazione professionale in una STP anche nella forma di società di persone.
Il Cndcec, dopo aver passato in rassegna i tre diversi orientamenti formulati in merito alla natura giuridica dell’associazione professionale (l’associazione professionale è atipica, è una società semplice ed è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici), arriva alla conclusione che la trasformazione eterogenea da studio associato in STP è consentita, senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell’associazione.
Ciò in virtù del fatto che si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica.
Specifica il Consiglio nazionale che l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo di una STP risultante dalla trasformazione o dalla modifica dello statuto di un’associazione professionale sarà legittima laddove l’operazione di trasformazione o modifica si svolga nel rispetto:
Il Consiglio dell’ordine, dunque, all’atto della iscrizione della STP risultante dall’operazione, deve, oltre che verificare la completezza della documentazione presentata, anche effettuare un controllo sull’osservanza delle prescrizioni individuate con fonte regolamentare.
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