Cndcec Normativa per il riconoscimento dei commercialisti specialisti

Pubblicato il 07 luglio 2017

E' stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una bozza di articolato da inserire nell'ordinamento professionale (Dlgs n. 139/2005), con il quale si vuole istituire la figura del “commercialista specialista”.

Il testo con la nuova normativa dovrà essere, prima, approvato dal Ministero della Giustizia e, poi, sarà inviato al Parlamento per l'approvazione definitiva.

Il consigliere delegato a università, tirocinio, formazione del Cndcec, Sandro Santi, auspica che la normativa sia licenziata dal Parlamento entro il 2017, cosicché la nuova disciplina possa applicarsi ai professionisti che stanno già frequentando le scuole di alta formazione e, di conseguenza, acquisire il titolo di commercialista specialista. Il Cndcec ha investito molto nelle scuole di alta formazione e ci tiene, dunque, che i corsi vengano riconosciuti per tempo.

14 temi fondamentali da approfondire

La normativa sulle specializzazioni dei commercialisti è analoga a quella degli avvocati, anche se presenta alcune correzioni dopo la bocciatura del regolamento sulle specializzazioni forensi da parte del Consiglio di Stato, che criticava in particolare i criteri di scelta delle aree di specializzazione.

Con riferimento alla professione dei commercialisti, si è fatto riferimento all'articolo 1 dell'ordinamento professionale che delinea tutte le prestazioni svolte dal professionista, che sono state raggruppate in 14 temi fondamentali di natura generalizzata. Attualmente, i temi che possono trattare le scuole sono dieci. Si pensa, però, di operare altre suddivisione per arrivare ad un totale di 14 aree.

Sono stati individuati compartimenti generici in modo che il professionista possa avere un quadro della tematica ben chiaro anche se composito. Per esempio, il tema della crisi di impresa è stata suddivisa in fallimento, concordato, ristrutturazione dei debiti ed essa è mantenuta distinta da quella delle valutazioni Ctu e dell'amministratore giudiziario; la revisione degli enti pubblici è stata mantenuta distinta da quella degli enti privati.

Ogni scuola potrà quindi affrontare fino a 14 tematiche, anche se l'idea di base è che le Saf si specializzino in poche materie.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

Corte UE, rimozione dal registro IVA. Principi

04/04/2025

Diritto di superficie su terreni agricoli, nuova aliquota al 9% per gli atti costitutivi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy