Con il pronto ordini n. 194 del 26 febbraio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti scioglie alcuni dubbi sulle competenze attribuite agli iscritti nella sezione B dell’Albo.
In particolare, un Ordine territoriale, in attesa dell’entrata in vigore a settembre 2021 del Codice della crisi d'impresa (Dlgs 14/2019), chiedeva di sapere se fosse consentito ad un professionista iscritto nella sezione B, che fosse anche revisore legale, di svolgere l’incarico di professionista attestatore. Per l’Ordine, infatti, sarebbe stato consentito anche agli esperti contabili di iscriversi nell’Albo dei gestori della crisi e, come tali, di avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore.
Il Cndcec evidenzia, in via preliminare, che il nuovo Dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che sostituirà la Legge fallimentare, per effetto del Decreto Liquidità, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni già in vigore a far data dal 16 marzo 2019.
Anche la disciplina dell’Albo dei gestori della crisi, sebbene parzialmente in vigore, non è attuabile in quanto risulta mancare ancora il decreto ministeriale attuativo, che – nello specifico - deve disciplinare le modalità di iscrizione nell’Albo.
Pertanto, il Consiglio nazionale per rispondere al suddetto quesito non può far altro che far riferimento al vigente articolo 67 della Legge fallimentare, relativo agli incarichi di attestazione.
In base a tale norma, il professionista attestatore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali nonché possedere gli ulteriori requisiti previsti per la nomina a curatore dall’articolo 28, lett. a) e b) del RD 267/42, ossia l’iscrizione nell’albo degli avvocati o nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri. Tuttavia, tale previsione non tiene conto dell’intervenuta unificazione degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri: con la fusione dei due albi, avvenuta nel 2008, gli allora ragionieri sono entrati nella sezione A dell’albo .
Pertanto, attualmente, secondo il CNDCEC deve ritenersi che possano essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell’albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ne restano, invece, esclusi gli iscritti nella sezione B.
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