CNDCEC-INPS, tavolo tecnico. Intermittenti, ticket NASpI e bonus Sud

Pubblicato il 22 gennaio 2019

L’infortunio in itinere del lavoratore intermittente, che è titolare di un doppio rapporto part-time, deve essere gestito da entrambi i datori di lavoro come “assenza per infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività lavorativa presso altro datore di lavoro”. Il caso, dunque, può essere considerato in analogia quanto previsto in genere per i casi di doppio contratto part-time. Sul punto, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. Circolare n. 2/2003) ha precisato che in caso di infortunio di lavoratore con doppio part time anche gli altri datori di lavoro dell’infortunato devono trasmettere la denuncia infortuni e considerare l’assenza infortunio (compreso la carenza) e non malattia.

Il chiarimento è contenuto dell’Informativa del CNDCEC n. 6 del 18 gennaio 2019, nel quale si riportano le risultanze dell’ultimo tavolo tecnico tenutosi tra INPS e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Vediamone gli argomenti principali.

Tavolo tecnico CNDCEC-INPS, infortunio in itinere per intermittenti

Il CNDCEC chiede all’INPS come gestire il caso di un lavoratore intermittente titolare di due rapporti di lavoro a chiamata con due diversi datori di lavoro che riceve nello stesso giorno la chiamata da parte di entrambi i datori di lavoro (una chiamata per la mattina ed una per il pomeriggio). Si pone il caso che la mattina, recandosi a lavoro rispondendo alla prima chiamata, si infortuna in itinere trasmettendo certificato del pronto soccorso.

Al riguardo, viene chiesto se sia corretto che il secondo datore di lavoro gestisca l’assenza come “malattia” a carico INPS, ovvero se considerare il lavoratore in infortunio o in malattia visto che l’infortunio non è avvenuto durante l’orario di lavoro del secondo datore o per recarsi da quest’ultimo.

Sul punto, l’INPS si rifà per analogia alla Circolare n. 2/2003 della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quale conferma che, in caso di due rapporti part time, l’assenza dal lavoro deve considerarsi “assenza per infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività lavorativa presso altro datore di lavoro”.

Tavolo tecnico CNDCEC-INPS, quando è dovuto il ticket NASpI?

Altro tema affrontato riguarda il versamento del ticket NASpI (c.d. contributo di licenziamento). Si ricorda che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Al riguardo, si chiede come gestire la cessazione del contratto a tempo determinato diversi da quello della scadenza naturale del termine. Si tratta di atti di recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, siano essi per giusta causa o ante tempus (quandanche illegittimi).

L’Istituto previdenziale conferma l’esclusione dell’applicazione del ticket di licenziamento per qualsiasi causa di cessazione del rapporto a tempo determinato, compreso il recesso unilaterale datoriale operato ante tempus, ovvero prima della scadenza naturale del contratto a termine. La normativa istitutiva del cosiddetto ticket di licenziamento, infatti, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Tavolo tecnico CNDCEC-INPS, Bonus Sud

Altro tema dibattuto è l’incentivo occupazione per il Mezzogiorno, prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Si ricorda che l’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego

Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018.

In relazione a tale ipotesi è stato chiesto se il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione che si intende agevolare, può dirsi verificato anche qualora fra le parti si sia stipulato un contratto di lavoro intermittente in relazione al quale il datore di lavoro non ha mai chiamato il lavoratore.

Su quest’ultimo aspetto, l’INPS precisa che la condizione di “impiego non regolarmente retribuito” va esclusa nonostante nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia mai stato chiamato a lavoro e, dunque, non abbia mai svolto effettivamente una giornata di lavoro remunerata. In questo caso, quindi, non è possibile godere dell’incentivo.

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