Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, con un documento pubblicato il 29 maggio 2017, analizza le problematiche in materia di ACE derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.
In attesa dell’emanazione di un decreto MEF che modifichi la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica, al fine di coordinare la normativa contenuta per i soggetti IAS-adopter con quella prevista per i soggetti OIC- dopter (che, invece, si troveranno ad applicare il nuovo principio di derivazione rafforzata a partire dal 2016), con questo nuovo documento il Cndcec vuole prendere in rassegna le principali problematiche che le nuove regole contabili potrebbero determinare sulla disciplina ACE, proponendo idonee soluzioni ispirate a criteri di razionalità, equilibrio, sistematicità e semplicità di gestione e controllo.
Un primo aspetto che il documento Cndcec prende in rassegna, riguarda il trattamento ai fini ACE di quelle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, ne viene prevista la rilevazione direttamente a patrimonio netto. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori rilevanti e alla contabilizzazione degli effetti dei cambiamenti di principi contabili, ivi incluso il caso, di particolare rilevanza per il 2016, del passaggio dai vecchi ai nuovi principi.
La conclusione prospettata dal Cndcec è che “considerazioni di carattere semplificatorio (ferma rimanendo la loro rilevanza ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto) suggeriscono la previsione di una generalizzata irrilevanza ai fini della determinazione della base Ace delle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, vengono rilevate direttamente a patrimonio netto".
Altro aspetto analizzato nel documento del 29 maggio, riguarda il trattamento ai fini ACE di quelle poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di patrimonio netto.
Un esempio, per i soggetti OIC-adopter, è rappresentato dalla regola del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dei crediti e dei debiti che, nel caso di prestito infruttifero erogato dal socio, implica, in determinate ipotesi, la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto figurativo (a patrimonio netto) cui farà fronte la rilevazione di interessi passivi figurativi (a conto economico) lungo la durata del prestito.
Riguardo a tale aspetto la conclusione del Cndcec è che “considerazioni di carattere sistematico suggeriscono la previsione di una generalizzata rilevanza ai fini del calcolo della base Ace non solo delle poste rilevate al conto economico (interessi passivi, nel caso del prestito infruttifero), come riduzione dell’utile accantonabile a riserva, ma anche della movimentazione del patrimonio (apporto, nel caso del prestito infruttifero), rilevata al momento di contabilizzazione (iniziale) dell’operazione”.
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