Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito indicazioni in merito alla richiesta di iscrizione all’Albo di una STP avente come socio di capitale una s.r.l.
Nella fattispecie in questione, il 90% del capitale sociale della STP è di proprietà dei 3 soci professionisti che la compongono, mentre il restante 10% risulta di proprietà di una s.r.l., i cui soci (e amministratori) sono due dei professionisti soci della StP richiedente l’iscrizione.
Passando in rassegna la normativa di riferimento, il CNCDEC ha affermato che, ancorchè la s.r.l. sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3 e 4, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, la richiesta di iscrizione non può essere accolta in quanto il comma 5 del predetto articolo prevede, indirettamente, l’incompatibilità dei soci di riferimento (titolari effettivi) della s.r.l. iscritti all’albo e potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP.
In tal caso, infatti, verrebbe elusa l’incompatibilità di cui all’art. 10, comma 6, della legge 12 novembre, n. 183.
Pertanto, si reputa opportuno procedere alla regolarizzazione della STP.
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