Il giudice nazionale è tenuto ad accertare d’ufficio il carattere abusivo di clausole inserite nei contratti – nella specie, di credito al consumo - conclusi dai consumatori, anche se la legislazione nazionale lo vieta in riferimento alle procedure di insolvenza.
E’ quanto, in sintesi, affermato dalla Corte di giustizia Ue, terza sezione, pronunciandosi in via pregiudiziale circa l’interpretazione della Direttiva 93/13/Cee del Consiglio (5 aprile 1993) concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
La domanda pregiudiziale è insorta nell'ambito di una controversia tra due coniugi ed una società creditrice, in merito ai crediti dichiarati nel contesto di un procedimento per insolvenza e derivanti da un contratto di credito al consumo.
La Corte Ue ha dichiarato, in particolare, che l’art. 7, paragrafo 1 della Direttiva 93/13/Cee deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa procedurale nazionale – come quella di cui trattasi nel procedimento di specie – la quale, in un procedimento per insolvenza, non consente al giudice di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell'ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine.
Le disposizioni di cui alla Direttiva in questione, inoltre, devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempia ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il consumatore prosegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse.
Spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 predetta Direttiva – conclude la Corte Ue con sentenza del 21 aprile 2016 resa nella causa C 377/14 - trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato.
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