A seguito di una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute, l’OIC ha pubblicato la sua risposta definitiva.
Dalla consultazione non sono emersi elementi tali da modificare in modo sostanziale la risposta pubblicata a novembre.
Nel fornire la sua versione definitiva, l’Organismo italiano di contabilità specifica l’applicazione di un principio generale, secondo il quale i criteri di classificazione riguardano tutte le partecipazioni e non solo quelle di controllo.
Si osserva al riguardo che è da applicare il criterio di classificazione dell’OIC 21 (par. 10), secondo il quale la classificazione nell‘attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione.
Secondo l’Oic, quindi, le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo
Pertanto, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
La semplice prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Infatti, una partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo
Circa la quantificazione di “un periodo prolungato di tempo”, l’Organismo di contabilità specifica che deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
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