Con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, l’INPS ha chiarito i criteri e fornito le istruzioni operative per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, WA) sottoscritto con l’Unione Europea e a conclusione del periodo di transizione dopo Brexit già disciplinato.
I cittadini del Regno Unito, residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 e che mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea e non devono costituire un nuovo status di soggiorno.
Tale criterio si applica ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle seguenti prestazioni già in godimento:
Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere, presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale. Le informazioni per il rilascio del suddetto documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web dello stesso.
Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito e garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.
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