E’ valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio diretto eseguita, a mezzo Pec ed ai sensi dell’articolo 161 del Codice di procedura penale, presso lo studio del difensore ove l’imputato abbia eletto domicilio.
Nell’articolo 148, comma 2 bis del Codice di procedura penale (Organi e forme delle notificazioni), il legislatore ha, infatti, previsto l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni, purché sia assicurata l’idoneità del mezzo tecnico.
E la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6118 pubblicata il 15 febbraio 2016, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con decisione n. 32243/2015.
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