Non rappresenta un abuso del diritto la scissione parziale proporzionale e conseguente cessione totalitaria delle partecipazioni nella società scissa, rientrando nella circolazione indiretta di azienda.
E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta n. 13 del 29 gennaio 2019, data al quesito posto da due società circa la configurabilità del carattere abusivo per una scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.
Sul punto, l’Agenzia ricorda quanto già sostenuto nella risoluzione n. 97/E del 2017, dove è stato precisato come un trasferimento di azienda o di ramo di azienda può avvenire:
In caso di modalità indiretta, il trasferimento può essere preceduto da una scissione diretta ad individuare l’azienda/ramo d’azienda destinata ad essere ceduta, senza che l'operazione possa essere classificata come abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis, L. n. 212 del 2000.
Infatti, in presenza di determinate condizioni e società che svolgono in via prevalente attività commerciali (articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR), dalla circolazione “indiretta” dell’azienda non deriva alcun indebito vantaggio fiscale.
Nel caso trattato sono presenti le seguenti peculiarità:
- la riorganizzazione avviene nell’ambito di un gruppo e, in particolare, all’interno di un medesimo perimetro di consolidamento;
- le due società sono prive del requisito della commercialità non avendo la scissione interferito su tale requisito.
Sulla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, viene specificato che si può parlare di assenza di elusione quando le operazioni sono finalizzate all’effettiva continuazione dell’attività immobiliare da parte della società beneficiaria della scissione.
Dall’esposizione dei fatti, emerge che, a seguito della scissione parziale proporzionale, gli immobili continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base agli stessi contratti di locazione attualmente in vigore e, pertanto, non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
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