Circolazione con auto sottoposta a sequestro: niente concorso apparente tra la norma amministrativa e quella penale

Pubblicato il 30 luglio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ha annullando la decisione con cui il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva prosciolto, dal reato di sottrazione di bene sottoposto a sequestro amministrativo, un uomo che era stato sorpreso a circolare a bordo della sua auto, sottoposta a sequestro amministrativo. Il Gip aveva escluso la rilevanza penale della condotta dell'imputato affermando che, poiché la fattispecie configurava un illecito amministrativo, occorreva escludere il concorso con la norma penale per effetto del principio di specialità. 

La Corte di legittimità, ribadendo come il presupposto per l'applicazione del principio di specialità sia l'esistenza di un concorso apparente di norme, ha escluso che tra le fattispecie in esame, disciplinate rispettivamente dagli articoli 334 del Codice penale e 213, comma 4 del D.Lgs. 285/1992, potesse essere ravvisato tale tipo di rapporto e ciò sia in considerazione della diversità del bene tutelato, il buon andamento e l'imparzialità della p.a., in un caso, e l'esclusione del veicolo sequestrato dalla circolazione stradale, nell'altro, sia per la diversità delle condotte prese in esame dalle due norme: in particolare, infatti, l'illecito amministrativo contempla solo la condotta della circolazione col veicolo sottratto mentre il reato penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione, al deterioramento alla distruzione del bene. Infine – precisa la Corte – vi sono differenze notevoli anche con riferimento al soggetto attivo dell'illecito in quanto l'articolo 334 fa riferimento al custode mentre l'articolo 213 fa generico riferimento a “chiunque”.
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