La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 213 del Codice della strada, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’articolo 334 del Codice penale.
Ed infatti, poiché la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, il concorso tra le stesse norme deve essere ritenuto solo apparente.
E’ questo il principio già sancito dalle Sezioni unite penali e richiamato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 33999 depositata il 3 agosto 2015.
Per la Corte di legittimità, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell’articolo 213 del Codice della strada, comma 4, che si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e alla sola condotta di chi “circola abusivamente”.
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