Per l'impugnazione dei provvedimenti di revisione della patente ex art. 126 bis Codice della strada, è sempre competente il giudice ordinario.
Restano invece al giudice amministrativo i provvedimenti ex art. 128 C.d.s., emessi qualora sorgano dubbi circa l'idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente (stante la loro diversa natura rispetto a quelli ex art. 126 bis).
Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015, facendo seguito alle autorevoli decisioni della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.ri 15689 e 15690 del 27 luglio 2015 (di cui riporta il testo), e confermando quanto già espresso in precedenti note su parere dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato.
Il Ministero coglie inoltre l'occasione per precisare che la mancata conoscenza circa la decurtazione dei punti - che costituisce uno dei prevalenti motivi di ricorso – può essere provata dall'Ufficio per difendere i propri provvedimenti ex art. 126 bis. C.d.s.,solo mediante produzione dei verbali notificati all'interessato (non anche, ad esempio, della stampa di estratti Ced).
Ed anche l'eventuale contestazione circa il tardivo il inserimento della decurtazione da parte della Polizia, può essere depotenziata mediante allegazione dei verbali muniti di notifica.
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